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16 gennaio '15 - giustizia
L'INQUISIZIONE NELLO SPORT
Il tribunale sportivo nell'infliggere un anno e quattro mesi di squalifica a Carolina Kostner ha applicato il criterio moralismo non quello giuridico


Il fatto è noto. Il Tribunale nazionale antidoping doveva notificare un atto di squalifica al marciatore Alex Schwazer. Ma non riusciva a trovarlo da nessuna parte. L'uomo era a casa della sua ex fidanzata Carolina Kostner. Arrivati presso l'abitazione della pattinatrice, Carolina ha dichiarato che Alex non era con lei difendendo la sua privacy e la sua immagine pubblica (concetti ben distinti ed ugualmente da salvaguardare per la giovane olimpionica).

Privacy perché chiunque ha diritto di andare a letto con chi vuole senza che si venga a sapere. Immagine pubblica perché a saperlo non sarebbe stata solo la cerchia degli amici e i familiari ma tutto il mondo.

Questo atto è stato ritenuto lesivo dal Tribunale tanto dal condannare la ragazza per complicità. In tal senso si evidenziano gli estremi del concorso morale che il diritto penale ha archiviato come retaggio di regimi totalitari. Questa voce del diritto è ancora presente nella giurisprudenza dello sport. E questo perché essendo lo sport una manifestazione sociale obbligata a dare grandi insegnamenti morali deve dimostrare di essere ancora più inflessibilie della giurisprudenza ordinaria. E questo avrebbe anche un senso, se applicato in situazioni in cui qualcuno avesse consigliato allo sportivo di adottare una pratica dopante, oppure se si fosse fatto da tramite o avesse offerto riparo o dimora per attuare le applicazioni in grado di modificare le naturali prestazioni dell'atleta. Ma nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di Carolina Kostner. La pattinatrice ha difeso legittimamente sé stessa e la sua reputazione. Ha tentato di non entrare nel tritacarte mediatico per il quale sarebbe apparsa come l'amante di uno sportivo scorretto. La sua azione di negazione della presenza presso la sua abitazione di quello che era il suo ragazzo era in assoluta e completa autotutela. Nessun Tribunale speciale del mondo può condannare una persona semplicemente perché difende sé stessa. Se con il comportamento protettivo copre altre situazioni riguardanti altre persone questo non può essere attribuito come sua responsabilità. Tanto più che la persona temporaneamente protetta dalla pattinatrice, per questo temporaneo stato non è stata conferita di un alibi in grado di uscirne indenne, grazie a raggiro. L'ingiunzione sarebbe arrivata presto o tardi al marciatore che non poteva scappare più di tanto. Non si capisce bene per quale motivo la sua ragazza avrebbe dovuto prestarsi a fare da delatrice. È quindi una sentenza ingiusta in grado di dare quell'immagine di tracotanza vuota alla giustizia sportiva che invece arranca nell'individuare responsabili veri del doping: sia spacciatori che utenti. Un modo perfetto per andare in autodistruzione per un talento che la rosa femminile in azzurro aveva trovato. E così questa rosa rischierà di svanire molto prima della naturale scadenza. Proprio come gli atleti che usano sostanze dopanti.