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10 dicembre '19 - Etica
Fine-processo-mai
Discussione infinita per arrivare alla finitezza delle procedure di giudizio


Eliminato il numero delle udienze compresa l'udienza di precisazione delle conclusioni. Si accorcia il novero dei casi per cui si chiede la composizione collegiale della sede giudicante. E questo vale anche in sede d’appello. Si passa da tre ad un rito nella procedura civile. Ci sarà un solo atto introduttivo: il ricorso. Anche il perimetro della causa verrà definito 10 giorni prima che le parti compaiano davanti al giudice. Sanzioni per chi intraprende cause temerarie. Notifica via pec o via digitale per l’ufficiale giudiziario. Sono queste in quintessenza le novità del processo civile. Ma è la riforma della prescrizione a introdurre il criterio del ‘ fineprocessomai ‘. Ma i dati Eurispes dimostrano che la prescrizione incide come estinzione del reato solo per il diecipercento dei procedimenti arrivati a sentenza. Secondo la Costituzione i processi devono essere a misura delle esigenze delle parti. Con la cancellazione della prescrizione il processo si trasforma in pena. Non consistono gli accertamenti sulle colpe. L’importante è che l’imputato sia alla sbarra tanto da soddisfare la necessità di sentimento di protezione da parte dello Stato-Torquemada. La pena è incerta se incerte sono le ragioni di colpevolezza. Al di là degli sforzi in sede civile, col procedimento penale senza prescrizione si entra in tribunale e non si sa quando se ne esce.